Un candidato, vincitore di un concorso per autista di ambulanza, viene escluso per non aver dichiarato una condanna penale vecchia di quarant'anni. I giudici ritengono illegittima l'esclusione. L'Azienda sanitaria ricorre in Cassazione contestando la natura della condanna economica, sostenendo che il lavoratore avesse chiesto un risarcimento e non delle retribuzioni. La Corte Suprema respinge il ricorso, stabilendo un principio chiave: la richiesta di ristoro economico per illegittima esclusione va intesa come una domanda di risarcimento per mancata assunzione, anche se formulata in modo impreciso. Il danno, inoltre, si presume dalla perdita del posto, senza che il lavoratore debba fornire prove complesse sul suo stato di disoccupazione. L'Azienda perde e deve risarcire il lavoratore.
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