L'Appaltatore ha richiesto il pagamento del premio di accelerazione per la realizzazione di una tratta ferroviaria, sostenendo che il mancato rispetto del termine finale fosse imputabile alla Committente. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che il premio di accelerazione ha natura autonoma, accessoria e aleatoria. Esso spetta esclusivamente se l'opera viene effettivamente ultimata prima della data prestabilita. Di conseguenza, lo slittamento del termine finale, anche se causato dalla Committente, esclude il diritto al compenso straordinario, poiché l'anticipazione temporale rappresenta un requisito oggettivo insostituibile per il perfezionamento del diritto.
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