Una lavoratrice si dimette basandosi su un estratto contributivo errato fornito dall'Ente Previdenziale, rimanendo senza stipendio né pensione. Chiede quindi il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, non entrando nel merito della questione. La decisione si fonda su un errore procedurale: la lavoratrice, nel suo appello, aveva contestato solo una delle due motivazioni autonome usate dal giudice precedente per respingere la sua richiesta. La motivazione non contestata è diventata definitiva, rendendo inutile l'esame del ricorso. Di conseguenza, la potenziale responsabilità dell'Ente Previdenziale non è stata accertata.
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