Una lavoratrice, il cui rapporto di lavoro era stato trasferito a un'altra società tramite una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima, ha chiesto all'azienda originaria il pagamento delle differenze retributive per il periodo tra la cessione e la sentenza. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. Ha chiarito che, per il periodo precedente alla sentenza, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione ma a un eventuale risarcimento del danno. Per ottenere tale risarcimento, però, è indispensabile aver messo a disposizione le proprie energie lavorative, costituendo formalmente in mora il datore di lavoro. Senza questo passaggio, non spetta alcun risarcimento danno cessione ramo d'azienda. La lavoratrice ha quindi perso la causa.
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