La controversia nasce dalla totale inattività imposta a una dipendente pubblica, privata della scrivania, del telefono, delle mansioni e del ruolo di coordinamento. L'ente datore di lavoro ha giustificato la condotta richiamando generiche difficoltà riorganizzative interne dovute al trasferimento di personale. I giudici di merito hanno riconosciuto la responsabilità dell'ente e liquidato il danno da demansionamento nella misura del 50% dello stipendio percepito. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, ribadendo che le difficoltà organizzative non esonerano il datore dall'obbligo contrattuale di far lavorare il dipendente. Il danno professionale subito dal lavoratore svuotato delle proprie mansioni può essere provato anche tramite indizi e presunzioni.
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