La Corte di Cassazione ha confermato il diritto all'indennità chilometrica per un operaio forestale di un'agenzia regionale, stabilendo che al rapporto di lavoro, pur essendo pubblico, si applica la contrattazione collettiva del settore privato. La Corte ha respinto il ricorso dell'ente, che contestava l'applicabilità del CCNL idraulico-forestale, ribadendo che specifiche leggi nazionali e regionali prevedono questa deroga per la categoria. La decisione si fonda sull'esigenza di tutelare il trattamento economico dei lavoratori, incluso il rimborso per gli spostamenti dal centro di raccolta più vicino alla residenza.
Continua »