La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22362/2024, ha stabilito che un datore di lavoro non può trattenere dallo stipendio dei dipendenti i costi amministrativi sostenuti per la gestione della cessione del quinto. La Corte ha rigettato il ricorso di un'azienda, confermando le decisioni dei giudici di merito. La gestione di tale pratica è stata considerata un'attività ordinaria, rientrante negli obblighi organizzativi dell'impresa. Solo dimostrando un aggravio di costi "intollerabile o sproporzionato" rispetto alla propria struttura, il datore di lavoro potrebbe giustificare un rimborso, ma in questo caso l'azienda non ha fornito tale prova.
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