Una società ha citato in giudizio un istituto di credito per la restituzione di somme indebitamente addebitate su un conto corrente. La banca si è difesa eccependo la prescrizione. Il nodo centrale della controversia era la prova dell'affidamento bancario, essenziale per determinare l'inizio del termine di prescrizione. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha stabilito che la prova di un affidamento bancario, per i contratti stipulati prima del 1992, può essere fornita anche in assenza di un documento scritto, attraverso elementi presuntivi come gli estratti conto che mostrano tassi di interesse differenziati e le segnalazioni alla Centrale dei Rischi. Di conseguenza, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione decorre dalla chiusura del conto e non da ogni singola operazione.
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