Una società immobiliare ha citato in giudizio un istituto di credito per risarcimento danni, a seguito del rigetto di una richiesta di mutuo dopo due anni di trattative. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la responsabilità precontrattuale sorge solo quando le trattative sono giunte a uno stadio tale da creare un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. Nel caso di specie, mancava un accordo sulle linee fondamentali, pertanto l'interruzione, seppur dopo un lungo periodo, non è stata considerata illecita.
Continua »