Una società ha impugnato la decisione dei giudici di merito che qualificava una strada vicinale come privata e in comproprietà tra i proprietari frontisti, escludendo lo scioglimento della comunione. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la strada, nata dal conferimento di porzioni di terreno dei proprietari (comunione ex collatione privatorum agrorum), non può essere divisa. Lo scioglimento della comunione è infatti vietato dall'articolo 1112 del codice civile quando il bene, a seguito della divisione, cesserebbe di servire all'uso a cui è destinato, ovvero il transito per l'accesso ai lotti industriali. Di conseguenza, tutti i comproprietari e gli utilizzatori con diritto di passaggio devono partecipare alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. La società ricorrente perde la causa ed è condannata a pagare le spese legali.
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