Un'azienda contesta la richiesta di pagamento di una banca, basata su documenti che, dopo essere stati esaminati dal perito del tribunale, scompaiono dal fascicolo. L'azienda sostiene che il valore probatorio CTU non può sopperire alla mancanza fisica dei documenti. La Corte di Cassazione, però, chiarisce un punto fondamentale: il CTU aveva visionato i documenti quando erano regolarmente depositati. La loro successiva sparizione non invalida la sua attestazione. L'azienda ha frainteso il principio di diritto, attaccando i poteri del CTU invece di contestare la reale motivazione della sentenza. Per questo motivo, il suo ricorso viene dichiarato inammissibile e l'azienda perde la causa, venendo condannata a pagare le spese.
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