La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei garanti di una società fallita, confermando la loro condanna al pagamento del debito bancario. I garanti avevano rilasciato una fideiussione omnibus a favore di una banca, poi ceduta a una società finanziaria. Davanti ai giudici, i garanti hanno eccepito la decadenza della banca dal diritto di riscuotere il credito, sostenendo che la clausola di deroga fosse nulla perché conforme allo schema ABI anticoncorrenziale. La Suprema Corte ha stabilito che, sebbene la nullità della fideiussione omnibus sia rilevabile d'ufficio dal giudice, la parte ha comunque l'obbligo di allegare tempestivamente nel processo i fatti storici a supporto di tale nullità. Poiché i garanti hanno introdotto questi fatti in ritardo, oltre i termini di legge, il loro ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la vittoria della società creditrice.
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