L'Amministratrice di una cooperativa, poi fallita, ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro che le imponeva il pagamento di oltre 23.000 euro per violazioni sull'orario di lavoro, riposi mancati e assunzioni irregolari. La ricorrente sosteneva che il fallimento della società estinguesse anche il suo debito. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la responsabilità dell'amministratore per sanzioni. Secondo i giudici, la responsabilità amministrativa ex Legge 689/1981 ha natura personale. Di conseguenza, il fallimento della società non cancella il debito dell'amministratore, che risponde in solido con l'ente. Inoltre, l'Ispettorato può depositare i documenti probatori anche a processo iniziato, non essendoci termini perentori. L'Amministratrice perde definitivamente la causa e deve pagare le spese legali.
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