Una società agente ha chiesto l'ammissione al passivo di un'azienda in amministrazione straordinaria per riscuotere l'Indennità di fine rapporto agenzia e altre indennità contrattuali, invocando il privilegio legale. Il Tribunale ha respinto le richieste per indennità di clientela e il privilegio, ammettendo il solo credito per provvigioni e preavviso in via chirografaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società agente. I giudici hanno chiarito che, ai fini dell'Indennità di fine rapporto agenzia, l'agente deve sempre dimostrare di aver apportato nuovi clienti o sviluppato gli affari, anche se il contratto richiama la contrattazione collettiva. Inoltre, una società di persone non gode del privilegio sui crediti se non dimostra che il lavoro dei soci prevale sul capitale aziendale.
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