Un debitore ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di trasferimento di un immobile pignorato, eccependo irregolarit commesse dal professionista delegato. Quest'ultimo, dopo il terzo esperimento d'asta deserto, non aveva restituito gli atti al giudice come ordinato, ma aveva autonomamente fissato un quarto tentativo con un ulteriore ribasso di prezzo. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione per mancanza di prova di un danno economico diretto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, affermando che il debitore ha sempre interesse a contestare la violazione delle regole d'asta definite nell'ordinanza di vendita, senza dover dimostrare un pregiudizio specifico. La Suprema Corte ha annullato il decreto di trasferimento e condannato in solido la banca creditrice e l'acquirente al pagamento delle spese legali.
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