Una società finanziaria proprietaria di un'autogru ha citato per danni la società incaricata del recupero e il custode materiale del mezzo, lamentando la sparizione di componenti. La società incaricata ha proposto domanda di regresso contro il custode. Il Tribunale ha condannato entrambi i convenuti. In appello, il custode ha impugnato la decisione e i giudici hanno escluso il danno per mancanza di prove. Tuttavia, la Corte d'Appello ha confermato la condanna a carico della società recuperatrice perché rimasta contumace. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di quest'ultima: la domanda di regresso genera un litisconsorzio necessario processuale. Di conseguenza, l'accertamento dell'insussistenza del fatto dannoso compiuto in secondo grado deve estendersi a tutte le parti, azzerando ogni risarcimento.
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