Una società concessionaria, dopo aver subito un furto, otteneva in primo grado una condanna della propria assicurazione al pagamento di un indennizzo. La società appellava la sentenza per ottenere una somma maggiore. La Corte d'Appello, pur accogliendo parzialmente il gravame, modificava in peggio la statuizione sulle spese legali del primo grado, compensandole. La Cassazione ha cassato la sentenza d'appello, riaffermando il divieto di reformatio in pejus sulle spese legali: in assenza di appello incidentale della controparte, il giudice non può peggiorare la posizione dell'unico appellante.
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