La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31996/2023, ha chiarito importanti aspetti della prelazione agraria. In particolare, ha stabilito che l'impossibilità di avviare l'istruttoria per un mutuo agevolato, a causa della mancanza di una normativa regionale specifica, equivale a un diniego del finanziamento. Di conseguenza, la sospensione del termine di tre mesi per il pagamento del prezzo del fondo cessa, e il prelazionario perde il diritto se non provvede al saldo. La Corte ha inoltre respinto la tesi della forza maggiore per una notifica PEC non ricevuta, ribadendo la piena validità legale di tale strumento.
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