Un creditore ha avviato un pignoramento presso terzi per recuperare somme dovute da una società debitrice. Il terzo pignorato ha reso una dichiarazione negativa, sostenendo che il debito fosse estinto per una precedente transazione. Il Giudice dell'Esecuzione, dopo un accertamento sommario, ha dichiarato l'estinzione della procedura. Il Tribunale ha inizialmente ritenuto inammissibile l'opposizione del creditore, considerandola un'estinzione tipica soggetta a reclamo. La Cassazione ha invece chiarito che, trattandosi di una chiusura atipica basata sull'inesistenza del credito, il rimedio corretto è l'opposizione agli atti esecutivi.
Continua »