Eccezione di Prescrizione: non è automatica per i terzi intervenuti
Con l’ordinanza n. 32720/2023, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione cruciale di procedura civile: l’estensione dell’eccezione di prescrizione ai terzi intervenuti in un giudizio. La Corte ha stabilito un principio chiaro: l’eccezione sollevata nei confronti degli attori originari non si applica automaticamente a chi interviene successivamente. È necessario che la parte convenuta la formuli espressamente contro i nuovi soggetti nel primo momento utile.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da una causa intentata da un gruppo di medici specialisti contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I medici chiedevano il risarcimento dei danni per il tardivo e incompleto recepimento di direttive comunitarie che prevedevano un’adeguata remunerazione durante il periodo di specializzazione.
Nel corso del giudizio, altri medici, trovandosi in una situazione analoga, decidevano di intervenire nel processo per far valere i loro diritti. La Presidenza del Consiglio si costituiva in giudizio sollevando, tra le varie difese, l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento. Il Tribunale accoglieva l’eccezione e rigettava le domande di tutti. La Corte d’Appello, invece, ribaltava la decisione, ritenendo che l’eccezione fosse stata sollevata solo nei confronti degli attori originari e non degli intervenuti.
Eccezione di prescrizione e l’intervento di terzi
Il punto focale del ricorso in Cassazione è stato proprio questo: l’eccezione formulata nella comparsa di costituzione e risposta, prima di conoscere l’intervento dei terzi, poteva considerarsi estesa anche a questi ultimi? Secondo la difesa dello Stato, la dicitura generica “attori” avrebbe dovuto includere anche gli intervenuti, i quali acquisiscono tale qualità.
La Suprema Corte ha respinto questa tesi. Ha chiarito che l’eccezione di prescrizione, essendo un’eccezione in senso stretto, deve essere sollevata in modo specifico e tempestivo. Il momento rilevante per valutare la portata dell’eccezione è quello in cui si instaura il contraddittorio con l’intervenuto. Nel caso di specie, l’intervento era avvenuto con deposito in cancelleria prima della prima udienza, ma non era stato comunicato. Il contraddittorio si è quindi instaurato in udienza. In quella sede, la difesa dello Stato si è limitata a riportarsi ai propri scritti difensivi, redatti quando gli unici avversari processuali erano gli attori originari. Di conseguenza, l’eccezione di prescrizione non poteva che intendersi limitata a questi ultimi.
I principi procedurali sull’intervento
La Corte ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali sull’istituto dell’intervento. La mancata comunicazione dell’atto di intervento da parte della cancelleria, come previsto dall’art. 267 c.p.c., non comporta la nullità o l’inammissibilità dell’intervento stesso. Si tratta di una mera irregolarità procedurale.
La sua conseguenza è un’altra: la parte contro cui l’intervento è diretto, una volta venutane a conoscenza (tipicamente in udienza), ha il diritto di chiedere un termine per poter approntare le proprie difese. Se non lo fa, e sceglie di difendersi immediatamente, accetta di svolgere le proprie attività processuali senza rinvii, inclusa la proposizione di nuove eccezioni come quella di prescrizione.
Le motivazioni della Corte
La Cassazione ha motivato la sua decisione sulla base del principio secondo cui il debitore deve proporre l’eccezione di prescrizione nel primo atto successivo all’intervento. Poiché la comparsa di risposta dello Stato era stata depositata in un momento in cui l’intervento, sebbene già avvenuto, non era ancora conosciuto dalla parte convenuta, le difese in essa contenute non potevano logicamente riferirsi a soggetti non ancora formalmente parte del contraddittorio. La dichiarazione a verbale di “riportarsi agli scritti difensivi” non è stata ritenuta sufficiente a estendere l’eccezione, poiché tali scritti avevano un perimetro soggettivo ben definito e limitato agli attori originari. La Corte ha quindi concluso che, per eccepire la prescrizione anche nei confronti degli intervenuti, la difesa erariale avrebbe dovuto formulare un’eccezione specifica e autonoma alla prima udienza, cosa che non è avvenuta.
Conclusioni
La sentenza rappresenta un importante monito per le parti processuali, in particolare per i convenuti. Quando un terzo interviene in una causa, non è sufficiente fare affidamento sulle difese già preparate contro l’attore originario. È indispensabile un’attenta revisione della propria strategia difensiva e la formulazione di nuove ed specifiche eccezioni, come l’eccezione di prescrizione, nel primo momento utile dopo l’instaurazione del contraddittorio con l’intervenuto. In caso contrario, si rischia di perdere la possibilità di far valere un’eccezione potenzialmente decisiva per l’esito della lite.
L’eccezione di prescrizione sollevata contro l’attore principale si estende automaticamente a chi interviene successivamente nel processo?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il convenuto deve sollevare l’eccezione specificamente contro la parte intervenuta. Questo deve essere fatto nel primo atto difensivo successivo all’intervento, che di norma è la prima udienza dopo che il convenuto ne è venuto a conoscenza.
La mancata comunicazione dell’atto di intervento da parte della cancelleria rende l’intervento nullo o inammissibile?
No. Secondo la Corte, si tratta di una irregolarità che non invalida l’intervento. La sua principale conseguenza è che le altre parti, una volta appreso dell’intervento, possono chiedere al giudice un nuovo termine per preparare le proprie difese.
I medici specializzandi iscritti a corsi iniziati prima dell’anno accademico 1982/1983 hanno diritto a una remunerazione?
Sì. La Corte, confermando principi consolidati, ha affermato che tali medici hanno diritto a un’adeguata remunerazione per il periodo di formazione svolto a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione del corso.