La Corte di Cassazione si è pronunciata su un complesso caso di impugnazione lodo arbitrale. Un ex amministratore, condannato in solido in un arbitrato a cui non aveva partecipato, è intervenuto nel giudizio di nullità del lodo. La Corte ha chiarito la distinzione tra l'ammissibilità dell'intervento, ormai passata in giudicato, e il merito della domanda di nullità. Il ricorso è stato respinto perché l'interveniente si è limitato a denunciare la propria mancata partecipazione (violazione del contraddittorio) senza contestare specificamente le ragioni giuridiche alla base della responsabilità solidale affermata nel lodo, rendendo la sua doglianza generica e infondata.
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