Un'impresa ha contestato una bolletta di energia elettrica di oltre 31.000 euro emessa dalla società fornitrice, chiedendo al giudice di dichiarare che la somma non fosse dovuta. Sebbene il Tribunale avesse inizialmente accolto la domanda, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, condannando l'impresa al pagamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'impresa. I giudici hanno chiarito che, in tema di contratto di somministrazione, la valutazione dei consumi effettuata nei gradi di merito tramite le letture del contatore non può essere ridiscussa in sede di legittimità. Inoltre, l'onere della prova grava sul fornitore, ma se questo dimostra i consumi tramite i dati del distributore, il cliente non può limitarsi a contestazioni generiche dei documenti. Vince la società fornitrice, che ha diritto al pagamento della bolletta e al rimborso delle spese legali.
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