La Corte di Cassazione ha confermato che il cavedio condominiale, in mancanza di un titolo di proprietà esclusiva, è un bene comune. Nel caso specifico, un comproprietario chiedeva la rimozione di un tubo di scarico e di alcuni stendibiancheria installati da un'altra comproprietaria. La Suprema Corte ha stabilito che tali installazioni rientrano nell'uso della cosa comune ai sensi dell'articolo 1102 del Codice Civile, poiché garantiscono l'abitabilità dell'appartamento senza alterare la funzione del cavedio. Al contrario, la Cassazione ha confermato l'ordine di rimozione di un box installato nel medesimo spazio, in quanto tale struttura sottrae aria e luce, alterando la destinazione del bene comune. Il ricorso del comproprietario è stato rigettato con condanna alle spese.
Continua »