I proprietari di alcune vetture danneggiate da un incendio hanno chiesto il risarcimento dei danni al proprietario del terreno confinante, invocando la responsabilità da cose in custodia. Secondo i danneggiati, il fondo vicino, pieno di sterpaglie, avrebbe alimentato le fiamme. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda per mancanza di prove sul nesso di causalità, evidenziando che il fuoco si era propagato verso il terreno e non da esso. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei proprietari delle auto. La Suprema Corte ha chiarito che, per attivare la responsabilità da cose in custodia, è indispensabile dimostrare il ruolo attivo della cosa nella genesi o nello sviluppo del danno, elemento escluso dalle prove raccolte che indicavano l'origine del rogo nei serbatoi delle auto stesse.
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