Una docente ha impugnato il licenziamento disciplinare inflitto dal Ministero per aver presentato, nel 2013, un attestato falso relativo a un corso di specializzazione sul sostegno. La lavoratrice sosteneva la tardività dell'azione sanzionatoria, collocando l'inizio dei termini nel 2013, momento della scoperta materiale del falso. L'Amministrazione ha avviato il procedimento solo nel 2018, dopo aver ricevuto la sentenza penale di condanna per truffa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della dipendente, confermando la legittimità del recesso. I giudici hanno stabilito che il termine per contestare l'addebito decorre solo quando il datore di lavoro ottiene la piena conoscenza sia dei fatti oggettivi, sia della colpevolezza e della volontarietà della condotta fraudolenta.
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