Un professionista ha contestato il provvedimento con cui l'ente pensionistico di categoria ha disposto la retroattiva cancellazione dalla Cassa di Previdenza per numerose annualità, adducendo l'assenza di continuità nell'esercizio professionale a causa del mancato raggiungimento di limiti reddituali minimi. La Corte d'Appello ha respinto la domanda dell'iscritto, confermando la piena validità del controllo dell'ente. La Corte di Cassazione ha confermato che l'ente possiede il potere di verificare la regolarità dell'iscrizione, ma ha rilevato un vizio fondamentale nella decisione di merito. I giudici territoriali hanno omesso di esaminare i documenti concreti prodotti dal lavoratore a prova dell'attività svolta, come fatture e versamenti minimi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'iscritto per vizio di omessa pronuncia, rinviando gli atti alla Corte d'Appello per una nuova e approfondita valutazione probatoria.
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