Un Cliente commissiona lavori di ristrutturazione e acquista materiali da un Fornitore. Il Fornitore consegna piastrelle errate e difettose, causando ritardi e disagio abitativo. In primo grado, il Tribunale accoglie la domanda di risarcimento del Cliente, compensando i crediti e condannando il Fornitore per danno non patrimoniale. La Corte d'Appello ribalta la decisione, ritenendo che il Tribunale avesse ecceduto i limiti della domanda (ultrapetizione), poiché il Cliente aveva invocato l'Aliud pro alio ma la sentenza aveva deciso per vizi della cosa venduta senza specifica richiesta. La Cassazione, accogliendo il ricorso del Cliente, stabilisce che il giudice può riqualificare d'ufficio la domanda da Aliud pro alio a vizi della cosa venduta e che l'azione risarcitoria per Aliud pro alio non richiede la risoluzione del contratto. La causa torna in Appello per un nuovo esame.
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