La Corte di Cassazione conferma l'inammissibilità di un appello penale a causa del mancato rispetto dei nuovi oneri formali introdotti dalla Riforma Cartabia. La sentenza sottolinea la necessità di depositare, unitamente all'atto di impugnazione, una specifica dichiarazione o elezione di domicilio e, per l'imputato assente, un mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza. Tali requisiti non sono sanabili e la loro previsione è stata ritenuta costituzionalmente legittima, in quanto volta a garantire una scelta ponderata e personale dell'imputato di procedere con l'impugnazione.
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