Inammissibilità appello penale: La Cassazione e le nuove regole della Riforma Cartabia
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 25366 del 2024, ribadisce un principio fondamentale introdotto dalla Riforma Cartabia, confermando la severità delle nuove condizioni per impugnare una sentenza. Il caso in esame offre uno spunto cruciale per comprendere le ragioni dietro la dichiarata inammissibilità dell’appello penale quando mancano specifici adempimenti formali da parte dell’imputato. Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale ormai chiaro, sottolineando come la volontà di impugnare debba essere una scelta consapevole e personale.
I Fatti del Caso
Una persona imputata proponeva ricorso in Cassazione avverso un’ordinanza della Corte d’Appello di Roma. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile il suo appello perché l’atto di impugnazione era privo della dichiarazione o elezione di domicilio, un requisito introdotto dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) all’articolo 581 del codice di procedura penale. L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta illegittimità costituzionale di tali nuove disposizioni, ritenute in contrasto con il diritto di difesa e altri principi fondamentali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno respinto le censure di incostituzionalità, allineandosi a un orientamento già consolidato della stessa Corte. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre chiarito che nulla era dovuto alla parte civile, poiché questa si era limitata a depositare le proprie conclusioni e la nota spese senza argomentare attivamente contro le tesi della ricorrente, non fornendo così un contributo utile alla decisione.
Le Motivazioni: la Ragione dietro l’Inammissibilità dell’Appello Penale
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della legittimità delle nuove norme procedurali. La Corte ha ribadito che le questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardo all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, del codice di procedura penale sono manifestamente infondate. Secondo i giudici supremi, l’obbligo di depositare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio (insieme a un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza) non è una scelta legislativa irragionevole.
L’obiettivo del legislatore, avallato dalla Corte, è quello di limitare le impugnazioni meramente dilatorie o non derivanti da una “opzione ponderata e personale” dell’imputato. Si vuole assicurare che chi impugna sia pienamente consapevole delle conseguenze e abbia manifestato una volontà chiara e attuale. La Corte sottolinea che il sistema prevede dei correttivi, come l’ampliamento dei termini per impugnare e l’estensione della possibilità di restituzione nel termine, che bilanciano il rigore della nuova norma.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la Riforma Cartabia ha introdotto un filtro di ammissibilità per gli appelli penali molto stringente. Per gli imputati e i loro difensori, è diventato imprescindibile prestare la massima attenzione agli adempimenti formali richiesti dall’articolo 581 c.p.p. In particolare, è fondamentale che l’atto di appello sia sempre accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio e, nei casi previsti, da un mandato ad impugnare specifico e successivo alla sentenza. L’inosservanza di queste prescrizioni conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, precludendo l’esame nel merito dell’impugnazione e consolidando la decisione di primo grado, con l’ulteriore aggravio delle spese e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia chiarisce anche che la partecipazione della parte civile nel giudizio di legittimità, per ottenere la liquidazione delle spese, deve essere attiva e non meramente formale.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’originario atto di appello era privo della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, un requisito formale richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 581 del codice di procedura penale, come modificato dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022).
La norma che impone l’elezione di domicilio per l’appello è incostituzionale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questa norma non è incostituzionale. La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, spiegando che si tratta di una scelta legislativa non irragionevole, volta a garantire che l’impugnazione sia una decisione ponderata e personale dell’imputato, e bilanciata da correttivi come l’ampliamento dei termini per impugnare.
La parte civile ha sempre diritto al pagamento delle spese processuali se il ricorso dell’imputato è inammissibile?
No. In questo caso, la Corte ha stabilito che nulla era dovuto alla parte civile. Per ottenere la liquidazione delle spese, non è sufficiente depositare le conclusioni e una nota spese; è necessario che la parte civile svolga un’attività difensiva concreta, anche tramite memorie scritte, che contrasti le tesi avversarie e fornisca un contributo utile alla decisione del giudice.