Una lavoratrice ha contestato la decisione dell'azienda di ridurre il suo superminimo in seguito agli aumenti previsti dal contratto collettivo nazionale. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo l'assorbimento del superminimo, poiché l'azienda, non avendo assorbito la prima tranche dell'aumento contrattuale, aveva manifestato la chiara volontà di rinunciare a tale facoltà anche per le scadenze successive. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che, sebbene esista una presunzione generale di assorbibilità, il comportamento concreto del datore di lavoro può dimostrare il contrario. Tale valutazione spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità. L'azienda è stata quindi condannata al pagamento delle differenze retributive e delle spese legali.
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