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Art. 1102 Codice Civile — Anno 2022

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83 provvedimenti

Altri anni per Art. 1102 Codice Civile

Assegnazione posti auto in condominio: negozianti esclusi vincono
Il proprietario di un locale commerciale ha impugnato le delibere con cui l'assemblea condominiale assegnava in via esclusiva e nominativa i parcheggi nel cortile comune ai soli proprietari degli appartamenti, escludendo i locali commerciali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del proprietario, stabilendo che l'assegnazione posti auto in condominio non può avvenire in via esclusiva e indefinita a favore di alcuni condòmini escludendone altri, a meno che non vi sia il consenso unanime di tutti i partecipanti. Una delibera a maggioranza o un regolamento assembleare che escluda alcuni proprietari viola il diritto all'uso paritario delle cose comuni e rischia di favorire l'usucapione delle aree. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Uso della cosa comune: chi mette il cancello deve provarne l’uso
Due vicini di casa litigano per l'installazione di un cancelletto su un ballatoio comune. I comproprietari esclusi chiedono la rimozione del manufatto, sostenendo che limiti il loro passaggio. La Corte d'Appello dà ragione all'installatore, ritenendo il cancello legittimo perché non chiuso a chiave. La Corte di Cassazione ribalta la decisione: chi installa un ostacolo sulla proprietà condivisa deve dimostrare di non aver limitato l'uso della cosa comune degli altri. Spetta quindi a chi ha messo il cancelletto provare che il passaggio è rimasto comodo e libero, ad esempio consegnando le chiavi. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Usucapione di beni comuni: tettoia abusiva o proprietà?
Un condomino ha installato una tettoia in acciaio e pannelli per coprire un pozzo luce comune, annettendolo di fatto alla sua proprietà esclusiva. L'altro comproprietario ha chiesto la rimozione delle opere. Il condomino autore dei lavori ha risposto chiedendo che venisse accertata l'avvenuta usucapione di beni comuni. La Corte d'Appello ha ordinato la rimozione della tettoia, escludendo l'usucapione per mancanza di prove sulla datazione dei lavori. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per usucapire un'area condominiale non basta il semplice non uso da parte degli altri, ma serve un comportamento attivo e inequivocabile che escluda gli altri comproprietari dal possesso per almeno vent'anni.
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Proprietà condominiale: risponde del muro solo chi ne trae vantaggio
Un condomino ha citato in giudizio due comproprietari per l'abbattimento di un muro che occupava la proprietà condominiale, riducendo lo spazio di manovra dei box auto. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno condannato entrambi i convenuti alla demolizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di uno dei due convenuti, evidenziando la sua totale estraneità all'appartamento ampliato e la conseguente carenza di legittimazione passiva. La Suprema Corte ha invece confermato che ogni singolo condomino ha il diritto di agire a tutela della proprietà condominiale, anche se non possiede un box nell'area interessata. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova per una nuova decisione.
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Servitù di veduta: i limiti alle finestre sul cortile comune
I Successori del Vicino hanno contestato ai proprietari dell'immobile adiacente la trasformazione di due feritoie in finestre affacciate sul cortile comune, lamentando una illegittima servitù di veduta, e la trasformazione del passaggio pedonale in carraio. La Corte d'Appello aveva ritenuto lecita la trasformazione delle finestre considerandola un uso più intenso della cosa comune. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei Successori del Vicino. Ha stabilito che l'apertura di finestre su un cortile comune, da parte del proprietario di un edificio privo di un nesso di accessorietà con il cortile stesso, viola le distanze legali e configura una servitù di veduta abusiva. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Decoro architettonico in condominio: la prova spetta al palazzo
Una proprietaria installa lucernari sul tetto comune e chiede al giudice di accertare la legittimità dell'opera. Il Condominio risponde chiedendo la rimozione dei manufatti per lesione del decoro architettonico in condominio e pericoli statici. La Corte d'Appello ordina la demolizione ponendo l'onere probatorio sulla proprietaria. La Cassazione ribalta la decisione stabilendo che, trattandosi di accertamento negativo, spetta al Condominio dimostrare il danno. Inoltre, i giudici avrebbero dovuto valutare se la presenza di altri lucernari preesistenti avesse già compromesso l'estetica del tetto.
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Presunzione di condominialità: cortile comune contro costruttore
Un gruppo di condomini ha citato in giudizio gli eredi della costruttrice per accertare la natura comune del cortile circostante l'edificio, da destinare a parcheggio, e per rimuovere una tettoia sporgente che causava lo scolo delle acque piovane. La Corte d'appello aveva respinto le domande ritenendo il cortile privato in base ai titoli d'acquisto dei singoli condomini. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che opera la presunzione di condominialità del cortile. Per superarla occorre esaminare il primo atto di vendita dell'edificio e non i rogiti successivi. Inoltre, lo scolo delle acque tramite tettoia sul fondo comune richiede una specifica servitù di stillicidio.
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Trasformazione del tetto in terrazza: quando l’opera è lecita
I Condomini dell'Ultimo Piano hanno realizzato una terrazza a tasca di circa 7,5 metri quadri modificando una porzione del tetto comune dell'edificio. La Condomina confinante ha chiesto il ripristino dello stato originario del tetto, lamentando la violazione del pari uso della cosa comune. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, accertando tramite perizia tecnica che l'opera non ha compromesso la funzione di copertura e isolamento del tetto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della condomina. I giudici hanno confermato che la trasformazione del tetto in terrazza ad uso esclusivo è legittima se le modifiche sono di modesta entità e non riducono la protezione delle strutture sottostanti. La ricorrente ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese legali.
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Comodato d’uso immobiliare: scontro tra padre e figlio
Un padre ha citato in giudizio il figlio per ottenere la restituzione di un immobile concesso in comodato d'uso immobiliare. Il figlio ha eccepito l'usucapione del bene. Il Tribunale ha accolto la domanda del padre, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, accertando la comproprietà dell'immobile tra le parti e negando il diritto del padre di chiedere la risoluzione del contratto. Il padre ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, tramite ordinanza interlocutoria, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, ritenendo che la questione meriti un approfondimento in tale sede.
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Usucapione: la donazione verbale del terreno batte il rogito
Un uomo ha chiesto l'accertamento dell'avvenuta usucapione di alcuni terreni ricevuti dai genitori come donazione verbale alla fine degli anni '70 in vista del matrimonio. I familiari si sono opposti, sostenendo che la donazione verbale fosse nulla e che non vi fosse stato un possesso idoneo. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno accolto la domanda del possessore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei familiari, confermando che la donazione verbale di un immobile, sebbene nulla per difetto di forma, esprime la chiara volontà di trasferire il possesso utile per l'usucapione. Di conseguenza, il possessore che ha coltivato e migliorato il fondo per oltre vent'anni ne diventa proprietario a tutti gli effetti, vincendo definitivamente la causa.
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Uso della cosa comune: vietato il varco verso l’esterno
Un condomino ha realizzato opere di collegamento tra la propria unità immobiliare, una parte comune dell'edificio (muro perimetrale e platea) e un altro immobile di sua proprietà esclusiva situato all'esterno del condominio. Gli altri condomini hanno agito in giudizio denunciando l'uso illegittimo della cosa comune. Il Tribunale ha ordinato la demolizione delle opere per violazione dell'art. 1102 c.c. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del condomino. La Corte ha stabilito che l'uso della cosa comune non può essere finalizzato a servire un immobile estraneo al condominio, poiché ciò configurerebbe un'illegittima servitù a carico del condominio senza il consenso scritto di tutti i partecipanti. Di conseguenza, il condomino abusivo perde la causa e deve demolire le opere realizzate.
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Indennità di occupazione: uso esclusivo contro tolleranza
La Figlia agisce contro i familiari per dividere i beni mobili della comunione ereditaria paterna. La Madre chiede l'indennità di occupazione per l'uso esclusivo di un immobile da parte della Figlia. La Cassazione stabilisce che l'indennità di occupazione è dovuta solo dal momento in cui il comproprietario manifesta espressamente la propria opposizione all'uso esclusivo. Inoltre, dichiara nulla la stima dei beni mobili effettuata dal perito d'ufficio senza garantire la partecipazione della Figlia alle operazioni, violando il principio del contraddittorio. Infine, accoglie il ricorso dei familiari sulla mancata interruzione dell'usucapione per la Madre, rinviando alla Corte d'Appello.
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Uso della cosa comune: illecito abbattere il muro in condominio
Una società proprietaria di un immobile confinante con un cortile condominiale ha abbattuto un muro di recinzione per trasformare un accesso pedonale in un passaggio carrabile, eliminando alcuni posti auto comuni. I comproprietari hanno agito in giudizio per chiedere il ripristino del muro. La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale, confermando che il cortile è comune a tutti i condomini in base alla presunzione di condominialità. La Corte ha stabilito che l'abbattimento del muro ha violato i limiti sull'uso della cosa comune, poiché ha alterato la destinazione del cortile e ha sacrificato l'uso dello spazio da parte degli altri condomini. Di conseguenza, i responsabili dell'abbattimento sono stati condannati alla ricostruzione del muro.
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Ricorso per revocazione: errore di fatto o di diritto?
Il caso nasce dalla divisione di un immobile ereditario. Una comproprietaria aveva goduto in via esclusiva del bene. La Corte d'Appello aveva liquidato un indennizzo per l'occupazione, ma la Cassazione aveva ridotto tale somma, escludendo il risarcimento per il periodo di inerzia degli altri comproprietari. La ricorrente ha proposto un ricorso per revocazione, lamentando che la Cassazione avesse commesso un errore di fatto nell'inquadrare la vicenda e nell'applicare le norme sulla divisione condominiale anziché ereditaria. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: le contestazioni sull'interpretazione delle norme e dei motivi di ricorso costituiscono presunti errori di diritto e di valutazione, non meri errori di fatto o sviste materiali, unici elementi che possono giustificare la revocazione delle sentenze di legittimità.
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Uso della cosa comune: stop ai mezzi pesanti nel cortile
Alcuni comproprietari di un cortile comune hanno citato in giudizio un altro comproprietario per vietargli il transito con mezzi pesanti, causa di gravi vibrazioni e danni strutturali ai fabbricati vicini. Il Giudice di Pace e il Tribunale hanno accolto la domanda, vietando il passaggio dei veicoli pesanti e condannando il responsabile al risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del trasgressore. La Suprema Corte ha chiarito che la controversia riguarda l'uso della cosa comune e rientra nella competenza del Giudice di Pace. Inoltre, ha confermato la responsabilità per i danni ai fabbricati, accertati tramite perizia tecnica che ha collegato le crepe strutturali alle vibrazioni provocate dai mezzi pesanti. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Cancelli e servitù di passaggio: quando la chiusura è abuso?
I Proprietari del Fondo hanno installato dei cancelli su una stradella utilizzata dagli Utilizzatori della Strada per raggiungere i propri terreni agricoli. I giudici di merito avevano condizionato la legittimità dei cancelli all'installazione di sistemi automatici di apertura. La Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che occorre prima chiarire se la strada sia in comproprietà o soggetta a una semplice servitù di passaggio. Nel primo caso, la chiusura richiede il consenso dei comproprietari o specifiche maggioranze. Nel secondo caso, bisogna valutare se i nuovi cancelli aggravino concretamente il passaggio rispetto alla situazione precedente, caratterizzata da barriere rudimentali. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello.
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Uso della cosa comune: quando il vicino non può decidere da solo
Un condomino ha installato una scala metallica nel cortile comune, trasformato una finestra in porta su un muro maestro e ostruito la canna fumaria del vicino. Il vicino ha avviato una causa per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del condomino, confermando che il cortile era in comproprietà e che il muro maestro, in quanto parte comune, non poteva essere modificato arbitrariamente. La decisione ribadisce i limiti rigidi sull'uso della cosa comune in ambito condominiale, vietando alterazioni unilaterali che danneggino gli altri comproprietari o modifichino la destinazione dei beni protetti dalla presunzione di comunione.
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Uso della cosa comune: gazebo lecito anche senza l’unanimità
Un condomino ha chiesto la rimozione di un gazebo installato da un'altra condomina sul marciapiede comune e appoggiato al muro perimetrale. Il Tribunale ha ritenuto l'opera legittima poiché non alterava la destinazione del bene né ledeva il decoro dell'edificio. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condomino dissenziente, confermando che l'installazione non viola l'uso della cosa comune ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile. La Corte ha chiarito che spetta a chi agisce in giudizio dimostrare il superamento dei limiti di utilizzo del bene comune, mentre la legittimità dell'opera può essere valutata d'ufficio dal giudice. Di conseguenza, il condomino che ha installato il gazebo vince la causa e mantiene l'opera.
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Regolamento di condominio: i blocchi di cemento battono la sosta
Un condomino ha impugnato la delibera assembleare che approvava l'installazione di cubi di cemento nella piazzetta comune per impedire la sosta delle auto. Il condomino sosteneva che l'opera fosse un'innovazione vietata o voluttuaria e rivendicava un diritto di parcheggio. La Corte d'Appello ha respinto le sue richieste, evidenziando che il regolamento di condominio vietava espressamente l'uso della piazzetta come parcheggio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'installazione dei dissuasori non costituisce un'innovazione vietata, ma una semplice misura attuativa per far rispettare il regolamento di condominio. Di conseguenza, il condomino che ha perso la causa deve pagare le spese processuali e non può sottrarsi alla sua quota di spesa.
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Uso della cosa comune: l’allaccio idrico del vicino è legittimo
Un condomino ha citato in giudizio il proprietario del locale a piano terra per chiedere la rimozione dell'allacciamento idrico e del contatore dell'acqua collegati alla colonna condominiale comune. Secondo il ricorrente, l'allaccio era stato concesso solo temporaneamente per cortesia al precedente proprietario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'impianto. La Corte ha chiarito che l'allacciamento idrico rientra nel legittimo uso della cosa comune previsto dall'articolo 1102 del codice civile. Questa norma consente al singolo condomino di utilizzare i beni condominiali per installare servizi essenziali, a patto di non danneggiare le parti esclusive altrui e di non impedire agli altri condomini di fare lo stesso uso della colonna idrica. Di conseguenza, l'allacciamento resta attivo e il condomino opponente deve pagare le spese legali.
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