La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza d'appello per il vizio di extrapetizione. I giudici di secondo grado avevano trasformato una causa su una servitù di passaggio tra due condomini in una questione di comproprietà di un'area, andando oltre le richieste delle parti. La Suprema Corte ha ribadito che il giudice non può alterare l'oggetto (petitum) né la ragione giuridica (causa petendi) della domanda, confermando un principio fondamentale del processo civile.
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