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Art. 1102 Codice Civile — Anno 2023

85 provvedimenti

Altri anni per Art. 1102 Codice Civile

Immissioni intollerabili in condominio: quiete contro pizzeria
I Condomini di un edificio hanno citato in giudizio i Proprietari del Locale e i Gestori del Locale (una pizzeria) a causa di rumori e odori molesti, oltre che per l'installazione non autorizzata di una canna fumaria. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accertato la presenza di immissioni intollerabili in condominio, ordinando la rimozione della canna fumaria e condannando i responsabili al risarcimento dei danni. I Proprietari del Locale hanno proposto ricorso in Cassazione, contestando il metodo di misurazione a campione usato dal perito e la risarcibilità del danno senza prova medica. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il danno alla vivibilità della casa è risarcibile anche tramite presunzioni e che il regolamento condominiale contrattuale vieta modifiche senza il consenso dell'assemblea. I Condomini hanno quindi vinto definitivamente la causa.
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Uso esclusivo del bene comune: indennità solo dopo la richiesta
Due fratelli ereditano un immobile. Uno di essi lo utilizza in via esclusiva, mentre l'altra chiede la divisione e un'indennità di occupazione. La Corte d'Appello stabilisce che l'indennità decorra dall'apertura della successione e riconosce al fratello il rimborso per lavori di manutenzione. La Cassazione ribalta la decisione. Riguardo all'uso esclusivo del bene comune, i giudici chiariscono che l'indennità spetta solo dal momento in cui l'altro comproprietario richiede formalmente di poter utilizzare l'immobile o di goderne, e non dall'apertura della successione. Inoltre, la Cassazione accoglie il ricorso della sorella sul rimborso spese, rilevando che il fratello non poteva aggirare le decadenze processuali del primo giudizio introducendo le prove in una seconda causa poi riunita. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Rimborso IVA: sì ai lavori sull’immobile in comproprietà
L'Imprenditrice, titolare di un'azienda agricola, ha richiesto il rimborso IVA per le spese di ristrutturazione e installazione di un impianto fotovoltaico su un immobile detenuto in comproprietà (comunione pro indiviso). L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che il bene non fosse ammortizzabile in quanto non di proprietà esclusiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imprenditrice, stabilendo che il comproprietario pro indiviso ha il pieno godimento del bene. Di conseguenza, l'esecuzione di lavori su un immobile co-intestato, se strumentale all'attività d'impresa, dà diritto al rimborso IVA per l'intero importo, indipendentemente dalla quota di proprietà. La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione sfavorevole della CTR, confermando il diritto al rimborso per la contribuente.
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Proprietà condominiale: la ex guardiola torna al condominio
Il Condominio ha citato in giudizio l'Acquirente per ottenere la restituzione di un locale di cinque metri quadri situato nell'androne dell'edificio, originariamente adibito a guardiola del portiere. L'Acquirente sosteneva di aver acquistato il locale da una condomina e invocava l'usucapione decennale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Acquirente, confermando la natura di proprietà condominiale del bene. I giudici hanno chiarito che una semplice annotazione a penna sulle tabelle millesimali non equivale a una delibera unanime per trasferire la proprietà di un bene comune. Inoltre, è stata esclusa la buona fede dell'Acquirente, poiché un accordo preliminare dimostrava che era a conoscenza della contestabilità del locale, escludendo così l'usucapione. L'Acquirente deve restituire il bene e pagare le spese di giudizio.
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Uso della cosa comune: no a porte abusive nell’androne
Un condomino ha aperto una porta privata sull'androne condominiale per creare un accesso diretto al proprio appartamento. Il Condominio ha avviato un'azione legale per molestia possessoria, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del condomino, confermando l'illegittimità dell'opera. La Corte ha stabilito che l'apertura di un varco sul muro perimetrale per collegare un'unità esclusiva a un'area comune non destinata a servirla altera l'uso della cosa comune. Tale condotta impone una servitù abusiva sul bene condominiale e costituisce una turbativa del possesso altrui. Di conseguenza, il condomino deve rimuovere la porta e ripristinare il muro originario a sue spese.
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Usucapione di beni in comunione: l’uso esclusivo non basta
Una comproprietaria ha chiesto la restituzione di una porzione di terreno occupata da altre comproprietarie, le quali hanno eccepito l'avvenuta usucapione di beni in comunione, evidenziando di avervi gestito un ristorante per oltre vent'anni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso delle occupanti. I giudici hanno chiarito che l'uso esclusivo del bene comune non basta per l'usucapione. Occorre dimostrare un comportamento esplicito volto a escludere gli altri comproprietari dal godimento del bene, non essendo sufficiente la loro semplice tolleranza o astensione dall'uso. Le ricorrenti sono state condannate a rilasciare il terreno e a pagare le spese legali.
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Distanze dalle vedute: tenda del bar contro affaccio dei vicini
I proprietari di due appartamenti sovrastanti hanno citato in giudizio i titolari di un bar al piano terra, lamentando che una grande tenda da sole impedisse la loro veduta in appiombo e che due condizionatori causassero rumori e calore intollerabili. La Corte d'appello aveva ordinato la rimozione della tenda. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei proprietari del bar, stabilendo che i giudici d'appello non hanno accertato se la tenda costituisca una vera e propria costruzione ai fini delle distanze dalle vedute. La Suprema Corte ha inoltre confermato la legittimità dei condizionatori sulla facciata condominiale, in quanto uso lecito della cosa comune senza prova di immissioni intollerabili. La causa è stata rinviata per un nuovo esame della struttura della tenda.
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Usucapione tra comproprietari: perché i lavori non bastano
Una comproprietaria ha chiesto l'accertamento dell'avvenuta usucapione tra comproprietari di una porzione di una villa di famiglia, sostenendo di aver eseguito lavori a proprie spese, attivato utenze e creato un ingresso autonomo. I fratelli comproprietari si sono opposti, evidenziando l'uso comune del bene e l'esistenza di precedenti azioni legali per il ripristino dello stato dei luoghi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della donna. I giudici hanno confermato che i lavori eseguiti e l'intestazione delle utenze non dimostrano un possesso esclusivo ed escludente. Inoltre, le iniziative giudiziarie dei fratelli hanno interrotto i termini per l'usucapione. La ricorrente è stata condannata anche per responsabilità aggravata.
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Servitù di passaggio: la strada è privata se manca l’uso comune
Due società agricole pretendevano di esercitare una servitù di passaggio su una strada situata interamente nella tenuta di un'azienda confinante, sostenendo l'esistenza di una comunione agraria nata dal conferimento di terreni o, in alternativa, l'acquisto per usucapione o destinazione del padre di famiglia. La Corte d'Appello ha respinto le loro pretese, accertando che la strada ricadeva interamente nella proprietà altrui e che mancava la prova dell'uso comune. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione dichiarando inammissibile il ricorso delle due società, poiché volto a richiedere una inammissibile rivalutazione delle prove di fatto, preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, l'azienda proprietaria del terreno ha vinto definitivamente la causa, vedendo riconosciuta la piena libertà del proprio fondo.
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Distanze legali tra costruzioni: rampa o muro di sostegno?
I proprietari di un fondo confinante hanno fatto causa al titolare di un albergo per la costruzione di una rampa di accesso ai garage, ritenuta troppo vicina al confine. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo la rampa un semplice muro di contenimento escluso dalle norme sulle distanze. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei vicini, stabilendo che un muro di contenimento artificiale, creato dall'uomo per modificare il dislivello del terreno, costituisce una vera e propria costruzione. Di conseguenza, tale opera deve rispettare le distanze legali tra costruzioni. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo esame dello stato dei luoghi.
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Comodato precario: tra prestito aziendale e restituzione immediata
Un comproprietario ha richiesto la restituzione di alcuni terreni ereditati dalla madre, utilizzati da una società per l'attività di campeggio. La società si è opposta sostenendo l'esistenza di un contratto di comodato legato alla durata dell'attività commerciale. La Corte d'Appello ha invece qualificato il rapporto come comodato precario, ordinando l'immediato rilascio dei beni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando la decisione di secondo grado. I giudici hanno chiarito che, in assenza di un termine espresso o desumibile dall'uso, il proprietario può esigere la restituzione immediata del bene. Di conseguenza, la società e i soci sono stati condannati a restituire gli immobili e a pagare le spese processuali.
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Revocazione per errore di fatto: quando la Cassazione sbaglia
Gli eredi di un comproprietario hanno proposto ricorso per la revocazione per errore di fatto di un'ordinanza della Cassazione. Quest'ultima aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso per una presunta mancata trascrizione delle richieste di prova testimoniale relative a una lesione possessoria su una corte comune. I ricorrenti hanno dimostrato che i capitoli di prova erano invece stati regolarmente trascritti e richiamati nei precedenti atti. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, riconoscendo la svista materiale del precedente collegio. Di conseguenza, ha revocato la precedente decisione e, decidendo nel merito, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato la tutela possessoria senza esaminare le prove richieste, rinviando la causa per un nuovo esame.
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Decoro architettonico: la visibilità non scusa l’abuso
Una condomina ha citato in giudizio il vicino per aver realizzato sul terrazzo confinante un manufatto abitabile in violazione delle distanze legali e lesivo del decoro architettonico dell'edificio. La Corte d'Appello aveva rigettato le richieste, ritenendo che la nuova opera non fosse visibile dalla strada e che l'edificio fosse già esteticamente degradato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della condomina, stabilendo che la visibilità esterna non rileva ai fini della tutela estetica. Inoltre, il preesistente degrado non giustifica nuove alterazioni senza un bilanciamento complessivo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello per una nuova decisione.
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Cartelloni abusivi: la tutela della comproprietà vince
Un'azienda installa cartelloni pubblicitari su un terreno senza consenso. La precedente proprietaria avvia una causa, ma si scopre che ha donato il bene ai figli. Uno dei figli interviene nel processo chiedendo la rimozione dei cartelloni e il risarcimento. La Corte di Cassazione conferma che l'intervento del comproprietario è un intervento principale e tempestivo, anche se avvenuto prima della precisazione delle conclusioni. L'azienda viene condannata alla rimozione dei cartelli e al risarcimento dei danni a favore del comproprietario intervenuto, confermando la piena tutela della comproprietà.
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Uso delle parti comuni: il parcheggio si decide a maggioranza
I Condòmini hanno impugnato la delibera assembleare che regolamentava il parcheggio condominiale. L'assemblea aveva deciso di chiudere a chiave un corridoio comune per destinarlo in parte alla sosta dei ciclomotori e aveva ridistribuito i posti auto nel cortile. I ricorrenti lamentavano che la nuova assegnazione ostacolasse l'accesso al loro locale terraneo, configurando un'innovazione vietata e alterando l'uso delle parti comuni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la semplice riorganizzazione degli spazi per il parcheggio non costituisce un'innovazione, ma rientra nei poteri ordinari dell'assemblea. Tale decisione mira a disciplinare l'uso delle parti comuni in modo più efficiente per tutti, senza alterare la destinazione del bene o impedire il godimento dei singoli proprietari.
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Uso della cosa comune: spazio condiviso contro mobili privati
Un condomino ha citato in giudizio i propri fratelli, comproprietari dello stesso stabile, contestando l'installazione di mobili personali sui pianerottoli comuni, la presenza di una canna fumaria difettosa che emetteva fumi intollerabili e l'inesattezza delle tabelle millesimali. La Corte d'Appello ha accolto le domande, ordinando la rimozione dei mobili e della canna fumaria e disponendo nuove tabelle. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del condomino soccombente, confermando che l'occupazione stabile dei pianerottoli viola il principio del corretto uso della cosa comune, in quanto impedisce il pari uso agli altri condomini. La Suprema Corte ha inoltre ribadito la piena legittimazione del singolo condomino ad agire in giudizio a tutela dei beni comuni e la validità della revisione delle tabelle millesimali basata sulla consulenza tecnica.
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Usucapione del comproprietario: castello diviso di fatto
Un comproprietario ha citato in giudizio i fratelli per sciogliere la comunione di un castello storico. Una comproprietaria ha chiesto in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuta usucapione di un appartamento situato al primo piano della struttura. I giudici di merito hanno accolto la richiesta della donna, accertando che aveva posseduto l'immobile in via esclusiva a seguito di un accordo di divisione di fatto. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del comproprietario. La Corte ha chiarito che per l'usucapione del comproprietario non serve un atto formale di interversione del possesso, ma basta il godimento esclusivo del bene che escluda concretamente gli altri comproprietari dal compossesso.
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Uso della cosa comune: legittimi i tubi di scarico, abusivo il box
La Corte di Cassazione ha confermato che il cavedio condominiale, in mancanza di un titolo di proprietà esclusiva, è un bene comune. Nel caso specifico, un comproprietario chiedeva la rimozione di un tubo di scarico e di alcuni stendibiancheria installati da un'altra comproprietaria. La Suprema Corte ha stabilito che tali installazioni rientrano nell'uso della cosa comune ai sensi dell'articolo 1102 del Codice Civile, poiché garantiscono l'abitabilità dell'appartamento senza alterare la funzione del cavedio. Al contrario, la Cassazione ha confermato l'ordine di rimozione di un box installato nel medesimo spazio, in quanto tale struttura sottrae aria e luce, alterando la destinazione del bene comune. Il ricorso del comproprietario è stato rigettato con condanna alle spese.
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Locazione di parti comuni: la maggioranza vince sul veto
Una società proprietaria di un locale in un centro commerciale ha impugnato le delibere con cui il condominio ha revocato l'uso gratuito di un'area comune e ha deciso di concederla in affitto a pagamento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condominio, stabilendo che la locazione di parti comuni rappresenta una forma di uso indiretto del bene. Di conseguenza, l'assemblea può deliberare tale locazione a maggioranza, senza necessità di unanimità, qualora l'area non sia suscettibile di uso diretto da parte di tutti i condomini. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Uso della cosa comune: il contratto vince sulla legge generale
Una società venditrice ha chiesto il rilascio di una porzione di locale caldaia occupata da una società acquirente oltre il limite del 25,5% stabilito nel contratto di compravendita. La Corte d'Appello ha respinto la domanda applicando la regola generale sull'uso della cosa comune (Art. 1102 c.c.), ritenendo che l'occupazione in eccedenza non impedisse il pari uso dell'altro comproprietario. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della venditrice. I giudici hanno stabilito che l'accordo contrattuale prevale sulla legge generale: se le parti concordano un limite preciso, questo va rispettato. La sentenza d'appello è stata quindi annullata con rinvio per una nuova decisione.
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