La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5389/2024, ha chiarito i limiti all'uso parti comuni in condominio. È stato confermato che l'installazione di fioriere in un'area comune, impedendo agli altri condomini di farne parimenti uso, è illegittima. La Corte ha inoltre ribadito che l'azione per la rimozione di tali opere ha natura reale e, pertanto, non è soggetta a prescrizione. Infine, è stato statuito che la parte che rifiuta la proposta di mediazione e risulta poi soccombente in giudizio è tenuta a rimborsare anche le spese del procedimento di mediazione.
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