Nel 1992, un istituto bancario concesse un mutuo ad alcuni debitori. A causa del mancato pagamento, iniziarono diverse procedure esecutive. Una società terza, qualificatasi come nuova creditrice a seguito di cessione del credito, avviò un'esecuzione forzata. I debitori si opposero con successo in primo grado per mancanza di prove sulla cessione. Successivamente, la stessa società avviò una nuova esecuzione, ma i debitori eccepirono il giudicato. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la controversia è giunta in Cassazione. Davanti alla Suprema Corte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo amichevole. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando interamente le spese di giudizio.
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