Un cittadino straniero ha impugnato davanti alla Suprema Corte il decreto del Tribunale che gli aveva riconosciuto soltanto la protezione speciale. Nel corso del giudizio, il difensore ha depositato una dichiarazione di rinuncia formale agli atti per conto del proprio assistito. Tale atto, tuttavia, non è stato notificato alla controparte pubblica costituita in giudizio. I giudici hanno chiarito gli effetti procedurali di questa omissione. La rinuncia al ricorso per cassazione non notificata non estingue formalmente il giudizio, ma rende evidente la sopravvenuta mancanza di interesse a proseguire la lite. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione senza addebito di spese legali.
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