Un contribuente ha impugnato un estratto di ruolo per contestare il mancato recapito delle cartelle esattoriali relative a debiti IVA del 2006. Nei primi gradi di merito i giudici hanno accolto le ragioni del cittadino, ritenendo tardivi i documenti prodotti dall'Agente della Riscossione. Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, il legislatore e le Sezioni Unite hanno chiarito i limiti dell'impugnazione estratto di ruolo, vietandola salvo rari casi di pregiudizio concreto (come la partecipazione ad appalti o la perdita di pagamenti pubblici). La Corte di Cassazione ha accertato che il contribuente non ha dimostrato alcun danno specifico tra quelli previsti dalla norma. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso originario del debitore, cassando senza rinvio la sentenza favorevole e dando ragione all'ente di riscossione.
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