La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente da un condannato avverso un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. La decisione si fonda sulla violazione dell'art. 613 del codice di procedura penale, che, a seguito della riforma del 2017, impone che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione, a pena di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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