La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato contro il rigetto della sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale. La Corte ha ribadito che, per la concessione della misura, non basta l'assenza di elementi negativi, ma occorrono prove positive di un percorso di risocializzazione. La valutazione deve essere graduale e basata su fatti concreti, come l'esito di permessi premio, e non solo sulla dichiarazione di pentimento del condannato, soprattutto in caso di reati gravi.
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