La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5778/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione presentato personalmente da un condannato. La decisione si fonda sulla Legge n. 103/2017, che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto all'albo speciale. Poiché sia l'ordinanza impugnata che il ricorso erano successivi all'entrata in vigore della legge, la Corte ha confermato la regola, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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