Un uomo condannato per rapine pluriaggravate, commesse mediante l'impiego di sofisticati dispositivi tecnologici come rilevatori GPS, telecamere nascoste e disturbatori di frequenze, ha presentato richiesta per accedere alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza evidenziando la totale assenza di una revisione critica dei fatti e di un autentico percorso di recupero morale, nonostante una condotta formalmente collaborativa con le autorità. Il condannato ha quindi impugnato il provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile: la collaborazione processuale non basta per ottenere i benefici penitenziari se manca la prova concreta di un ripudio della devianza criminale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali e di una sanzione economica.
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