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Trattamento Pensionistico Integrativo

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Una prestazione pensionistica aggiuntiva, rispetto a quella erogata dall'ente previdenziale obbligatorio (come l'INPS), prevista da accordi o regolamenti aziendali.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Competenza Territoriale Lavoro: Salerno per la Pensione Integrativa
La Corte di Cassazione ha chiarito la questione della competenza territoriale lavoro per le controversie relative a trattamenti pensionistici integrativi. Un Lavoratore aveva avviato un'esecuzione contro una Banca per ottenere una pensione integrativa. La Banca aveva proposto opposizione. Il Tribunale di Siena si è dichiarato incompetente, indicando il Tribunale di Salerno. La Cassazione ha confermato che per queste dispute, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo di residenza del convenuto (il Lavoratore, nel giudizio di opposizione). La decisione ribadisce l'applicazione dell'Art. 413, comma 7, c.p.c., che rinvia al foro generale del convenuto.
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Trattamento pensionistico integrativo: l’ex dipendente batte la banca
Un ex dipendente bancario ha citato in giudizio l'istituto di credito per ottenere il pagamento del trattamento pensionistico integrativo rispetto alla pensione pubblica. La banca sosteneva che il beneficio spettasse solo a chi fosse ancora in servizio al momento del pensionamento. La Corte d'Appello ha accolto le ragioni del lavoratore, chiarendo che gli accordi aziendali tutelano anche chi matura i requisiti anagrafici dopo la cessazione del rapporto, purché sia raggiunta l'anzianità di servizio minima. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, rigettando il ricorso della banca e condannandola alle spese di giudizio.
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Trattamento pensionistico integrativo e liquidazione: stop rivalutazioni
Un gruppo di ex dipendenti di un istituto di credito ha richiesto giudizialmente il pagamento di differenze economiche per il periodo 2005-2008. I lavoratori rivendicavano l'applicazione del meccanismo di perequazione aziendale sul loro trattamento pensionistico integrativo. L'istituto bancario ha contestato le pretese, eccependo che i pensionati avevano già ottenuto la capitalizzazione integrale della prestazione, estinguendo ogni diritto a successivi incrementi periodici. I giudici territoriali hanno accolto le domande dei pensionati senza valutare l'effetto della liquidazione in capitale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, rilevando un vizio di omessa pronuncia per la totale mancata valutazione delle difese societarie. La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata, rinviando gli atti alla Corte d'appello per un nuovo e completo esame.
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Successione tra enti pubblici: chi paga la pensione?
La Corte di Cassazione chiarisce la responsabilità nel pagamento del trattamento pensionistico integrativo in caso di soppressione di un ente e subentro di un nuovo soggetto. La sentenza analizza un caso di successione tra enti pubblici, stabilendo che, concluse le operazioni di liquidazione dell'ente originario, l'obbligo di corrispondere la pensione integrativa si trasferisce al nuovo istituto, garantendo così la continuità dei diritti acquisiti dal pensionato.
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Trattamento pensionistico integrativo: limiti del rinvio
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15161/2024, ha chiarito che nel giudizio di rinvio non si possono introdurre nuove domande, come la restituzione di somme, se non sono strettamente collegate alla parte di sentenza cassata. Il caso riguardava il calcolo di un trattamento pensionistico integrativo e i limiti decisori del giudice del rinvio, che non può esaminare questioni non oggetto della precedente pronuncia di legittimità.
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Legittimazione passiva: chi paga i debiti di un ente soppresso?
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimazione passiva di un Istituto regionale, stabilendo che deve farsi carico del trattamento pensionistico integrativo di una dipendente di un Consorzio soppresso e posto in liquidazione. La Corte ha stabilito che, conclusa la fase di liquidazione, tutti i rapporti giuridici, inclusi i debiti, si trasferiscono all'ente subentrante, anche se durante la liquidazione era prevista una gestione contabile separata. La decisione si basa sull'interpretazione della normativa regionale che disciplina la successione tra i due enti.
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