La Corte di Cassazione ha chiarito la questione della competenza territoriale lavoro per le controversie relative a trattamenti pensionistici integrativi. Un Lavoratore aveva avviato un'esecuzione contro una Banca per ottenere una pensione integrativa. La Banca aveva proposto opposizione. Il Tribunale di Siena si è dichiarato incompetente, indicando il Tribunale di Salerno. La Cassazione ha confermato che per queste dispute, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo di residenza del convenuto (il Lavoratore, nel giudizio di opposizione). La decisione ribadisce l'applicazione dell'Art. 413, comma 7, c.p.c., che rinvia al foro generale del convenuto.
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