Un Agente di assicurazioni ha chiesto un'indennità alla Compagnia assicurativa dopo aver receduto dal rapporto. Inizialmente operava come coagente, poi ha costituito una società con un altro agente. La Compagnia ha sostenuto che il rapporto era passato alla società, escludendo l'indennità all'Agente individuale. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda, ritenendo che il contratto di agenzia fosse mutato per facta concludentia (comportamenti concludenti) in capo alla società. La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso dell'Agente. Ha stabilito che la novazione oggettiva nel contratto di agenzia richiede una chiara intenzione delle parti di estinguere il vecchio rapporto e crearne uno nuovo, non bastando mere modifiche accessorie o comportamenti impliciti. La sentenza è stata cassata con rinvio per accertare l'effettiva volontà di novazione.
Continua »