In un'espropriazione immobiliare, il Creditore Ipotecario concordava con la Società Acquirente l'assunzione del debito ex art. 508 c.p.c. per liberare parzialmente il Debitore Esecutato. Nella fase di riparto, il Tribunale escludeva il Creditore Ipotecario dalla distribuzione della cauzione residua, ritenendo il suo credito interamente soddisfatto dall'accordo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Creditore Ipotecario, stabilendo che l'assunzione del debito è solo una modalità alternativa di pagamento del prezzo. Essa libera il debitore nei soli limiti della somma assunta, ma non estingue necessariamente l'intero credito. Pertanto, il creditore non integralmente soddisfatto conserva il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato residuo della vendita, mantenendo la propria preferenza ipotecaria.
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