Una società agricola ha impugnato una multa per eccesso di velocità, sostenendo la mancata prova del corretto funzionamento del dispositivo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19732/2024, ha respinto il ricorso, chiarendo la ripartizione dell'onere della prova in materia di taratura autovelox. Se l'Amministrazione dimostra l'omologazione e la recente calibrazione periodica, spetta al cittadino provare il malfunzionamento del dispositivo. In questo caso, la taratura era avvenuta solo tre giorni prima dell'infrazione, rendendo la sanzione legittima.
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