Taratura Autovelox: la Cassazione chiarisce l’onere della prova
La validità di una multa per eccesso di velocità dipende strettamente dal corretto funzionamento del dispositivo di rilevamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un punto cruciale: chi deve dimostrare cosa quando si contesta la taratura autovelox? La sentenza analizza la ripartizione dell’onere della prova tra Pubblica Amministrazione e cittadino, stabilendo principi chiari per la validità delle sanzioni.
Il Caso: dalla multa al ricorso in Cassazione
Una società agricola si è vista recapitare una sanzione di circa 355 euro per aver violato i limiti di velocità, infrazione rilevata da un apparecchio della Polizia Municipale. L’azienda ha deciso di opporsi, contestando la validità della multa sulla base di un argomento specifico: la mancata prova della piena funzionalità e della corretta taratura autovelox al momento dell’infrazione.
I primi due gradi di giudizio
Sia il Giudice di Pace che, in seguito, il Tribunale hanno respinto le ragioni della società. Secondo i giudici di merito, il verbale di accertamento attestava che l’apparecchio era regolarmente omologato e che era stato sottoposto a taratura pochi giorni prima dell’infrazione. Di conseguenza, gravava sul ricorrente l’onere di dimostrare che, nonostante la recente verifica, il dispositivo non fosse funzionante, prova che non è stata fornita. Insoddisfatta della decisione, la società ha portato il caso davanti alla Corte di Cassazione.
La questione della taratura autovelox e l’onere della prova
Il ricorso in Cassazione si è concentrato su due motivi principali, strettamente connessi tra loro:
- Violazione delle norme del Codice della Strada: si sosteneva che, a seguito di una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 113/2015), gli autovelox devono essere sottoposti a due distinte verifiche, una di taratura e una di funzionamento. L’assenza anche di una sola di queste certificazioni renderebbe nulla la sanzione.
- Violazione delle regole sull’onere della prova (art. 2697 c.c.): si affermava che spetta alla Pubblica Amministrazione dimostrare in modo documentale la perfetta funzionalità dell’apparecchio, prima di poter pretendere che sia il cittadino a provare un difetto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, considerando infondati entrambi i motivi e cogliendo l’occasione per ribadire la sua giurisprudenza consolidata in materia.
La prova a carico della Pubblica Amministrazione
I giudici hanno chiarito che, in caso di contestazione, è onere della Pubblica Amministrazione fornire la prova positiva di due elementi fondamentali:
- L’omologazione iniziale dello strumento.
- L’avvenuta taratura periodica, documentata da apposite certificazioni.
Questi due elementi sono considerati sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparecchio. È stato inoltre precisato che la prova non può essere desunta dal semplice verbale di contravvenzione, il quale non gode di fede privilegiata su questo specifico aspetto tecnico.
L’inversione dell’onere della prova
Una volta che l’Amministrazione ha assolto al suo onere, producendo i certificati di omologazione e di taratura, la situazione si inverte. A questo punto, spetta al soggetto sanzionato fornire la prova contraria, ossia dimostrare che, nonostante le certificazioni, l’apparecchio presentava un concreto difetto di funzionamento al momento del rilevamento.
Nel caso specifico, il giudice d’appello aveva correttamente verificato che l’autovelox era non solo omologato, ma anche corredato da un certificato di taratura risalente a soli tre giorni prima dell’infrazione. Questa circostanza è stata ritenuta sufficiente a integrare la prova del corretto funzionamento del dispositivo.
Le Conclusioni: cosa significa questa ordinanza per gli automobilisti
L’ordinanza della Cassazione conferma un principio fondamentale per chi intende contestare una multa per eccesso di velocità. Non è sufficiente una generica contestazione sul funzionamento dell’autovelox. Se l’ente accertatore deposita in giudizio il certificato di omologazione e quello di taratura periodica (effettuata in tempi ragionevolmente vicini all’infrazione), la multa è da considerarsi legittima. Per ottenerne l’annullamento, l’automobilista dovrà fornire prove concrete e specifiche che dimostrino un effettivo malfunzionamento del dispositivo, un onere probatorio decisamente più gravoso.
Chi deve provare che l’autovelox funziona correttamente?
Inizialmente, l’onere spetta alla Pubblica Amministrazione. Essa deve dimostrare, tramite certificati, sia l’omologazione iniziale dello strumento sia l’avvenuta taratura periodica. Se fornisce questa prova, l’onere si sposta sul cittadino.
Il verbale di contravvenzione è una prova sufficiente della taratura dell’autovelox?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che il verbale non ha “fede privilegiata” riguardo all’attestazione del corretto funzionamento tecnico dell’apparecchio, in quanto si tratta di una valutazione che esula dalla mera percezione sensoriale degli agenti accertatori.
Una volta che l’Amministrazione ha provato l’omologazione e la taratura, il cittadino può ancora contestare la multa?
Sì, ma a condizioni più difficili. Il cittadino deve fornire la prova contraria, ovvero dimostrare concretamente che, nonostante le certificazioni prodotte, l’apparecchiatura non era funzionante al momento dell’infrazione. Una contestazione generica non è sufficiente.