L'Erede del Contribuente ha richiesto il rimborso di somme trattenute a titolo di IRPEF sulla liquidazione della previdenza integrativa aziendale, pretendendo l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,50%. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato la richiesta. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la tassazione agevolata previdenza integrativa si applica esclusivamente ai rendimenti derivanti dall'effettivo investimento dei capitali sul mercato finanziario. Nel caso specifico, il fondo interno non aveva effettuato investimenti finanziari, ma si limitava a calcoli matematici interni. Inoltre, l'onere della prova spettava al contribuente, il quale non ha dimostrato l'effettivo impiego delle somme sul mercato. Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato definitivamente la richiesta di rimborso dell'Erede.
Continua »