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Sostituto D'Imposta

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492 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Rimborso imposte sisma Sicilia: spetta anche al dipendente
Un lavoratore dipendente colpito dal sisma del 1990 in Sicilia richiede la restituzione del novanta per cento delle imposte versate per il triennio 1990-1992. L'amministrazione finanziaria rifiuta l'istanza sostenendo che il rimborso spetti soltanto a chi ha eseguito direttamente il versamento e non al lavoratore tramite ritenuta. L'erede del contribuente impugna il silenzio-rifiuto e vince nei gradi di merito. L'Agenzia delle Entrate ricorre per Cassazione, contestando la spettanza del beneficio ai dipendenti. La Suprema Corte respinge il ricorso fiscale: il diritto al rimborso imposte sisma Sicilia spetta pienamente anche al lavoratore dipendente che ha subito la ritenuta alla fonte dal datore di lavoro. L'ente pubblico deve corrispondere le somme richieste e pagare le spese legali.
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Rimborso ritenute su royalties: l’accordo locale non vincola l’estero
Una società controllata italiana ha versato ritenute su compensi per brevetti alla casa madre estera e ha definito le pendenze fiscali con accertamento con adesione. La società madre estera ha successivamente richiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso ritenute su royalties in base alla direttiva europea contro la doppia imposizione. I giudici di merito hanno respinto la richiesta ritenendo l'accordo con il Fisco intangibile ed efficace anche verso la capogruppo. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della società estera. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accordo del sostituto d'imposta non pregiudica i diritti dei terzi. Il beneficiario effettivo conserva integro il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute quando dimostra i requisiti comunitari.
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Accordo col Fisco e rimborso delle ritenute fiscali estere
Una società controllata italiana pagava imposte su canoni e interessi alla controllante estera, definendo poi la lite tributaria con un accertamento con adesione. Successivamente, la società estera presentava istanza per il rimborso delle ritenute fiscali subite, sostenendo la spettanza dell'esenzione europea contro la doppia imposizione. I giudici di merito respingevano la richiesta, ritenendo l'accordo con il Fisco intoccabile ed eccependo ritardi documentali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della capogruppo estera. I giudici hanno chiarito che l'adesione firmata dalla filiale non vincola il soggetto terzo estero. Inoltre, il ritardo formale della società italiana non cancella il diritto al rimborso del beneficiario effettivo.
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Accertamento con adesione: il terzo ha diritto al rimborso
Una società controllata italiana ha versato ritenute fiscali sui compensi corrisposti alla propria capogruppo con sede in un altro Stato dell'Unione Europea. Successivamente, la controllata ha concluso un accertamento con adesione con il fisco italiano per definire le proprie pendenze tributarie. Parallelamente, la società madre estera ha presentato un'istanza per ottenere il rimborso delle ritenute subite, invocando le norme europee contro la doppia tassazione. L'Agenzia delle Entrate ha respinto la domanda e i giudici d'appello hanno confermato il diniego, ritenendo l'accordo vincolante e intoccabile per tutti i soggetti coinvolti. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la transazione conclusa dal sostituto d'imposta non pregiudica la posizione del beneficiario estero effettivo. Quest'ultimo conserva integralmente il diritto al rimborso delle imposte indebitamente trattenute in Italia.
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Rimborso ritenuta canoni: l’accordo della filiale non lo blocca
Una società madre estera ha richiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso ritenuta canoni versata dalla propria filiale italiana sulle royalties corrisposte nell'anno 2008. I giudici di merito avevano respinto la richiesta ritenendo che l'accertamento con adesione stipulato dalla filiale italiana vincolasse anche la capogruppo e contestando la tardiva presentazione della documentazione attestante l'esenzione europea. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito. I giudici supremi hanno chiarito che l'accordo transattivo firmato dal sostituto d'imposta non produce effetti sfavorevoli per la società estera terza. Inoltre, la mancata tempestività dei certificati non cancella il diritto al rimborso se il beneficiario effettivo dimostra la residenza fiscale in un Paese membro dell'Unione Europea e il pagamento delle imposte in patria.
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Accordo della filiale e rimborso ritenute su royalties
Una società controllata italiana ha concordato un accertamento fiscale con l'amministrazione finanziaria per ritenute non versate su compensi per diritti d'autore. La casa madre estera, effettivo beneficiario delle somme, ha presentato domanda per ottenere il rimborso ritenute su royalties per evitare una doppia tassazione vietata dalle norme europee. I giudici di merito hanno respinto la richiesta sostenendo l'intoccabilità dell'accordo fiscale e contestando il ritardo nella documentazione. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione precedente accogliendo le tesi della società estera. I giudici hanno chiarito che l'accordo concluso dalla controllata non danneggia i diritti della capogruppo e che il ritardo documentale non cancella il diritto alla restituzione delle somme.
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Rimborso ritenute su royalties: l’accordo non vincola la controllante
Una società madre estera ha richiesto il rimborso ritenute su royalties pagate dalla propria controllata italiana, la quale aveva agito come sostituto d'imposta. L'Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale avevano negato il rimborso: la società italiana aveva infatti chiuso la lite tramite un accertamento con adesione e presentato in ritardo i documenti di esenzione. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto, dando piena ragione alla società estera. I giudici hanno chiarito che l'accordo transattivo firmato dal sostituto non vincola la controllante estera se produce effetti sfavorevoli. Inoltre, il ritardo formale nei certificati non annulla il diritto all'esenzione europea contro la doppia imposizione, purché il richiedente provi di essere il reale beneficiario effettivo del reddito.
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Rimborso imposte sisma Sicilia: confermato il diritto del lavoratore
Un lavoratore dipendente residente nelle zone colpite dal terremoto del 1990 in Sicilia ha chiesto la restituzione del 90% dell'IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992. L'Agenzia delle Entrate ha opposto un rifiuto implicito. Il Fisco sosteneva che l'agevolazione spettasse solo a chi non aveva ancora pagato o esclusivamente ai datori di lavoro che avevano effettuato il versamento diretto. I giudici di merito hanno accolto la domanda del contribuente. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici supremi hanno chiarito che il rimborso imposte sisma Sicilia spetta di diritto anche al lavoratore dipendente che ha subito la trattenuta in busta paga, condannando l'amministrazione alle spese legali.
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Omesso versamento IVA e crisi d’impresa: quando scatta il reato
L'amministratore straniero di una società subisce una condanna per il reato di omesso versamento IVA e mancato versamento delle ritenute certificate. Il manager ricorre in Cassazione lamentando la mancata traduzione degli atti processuali, la grave crisi finanziaria aziendale e la pendenza di un concordato preventivo. La Corte di Cassazione respinge le censure sulla traduzione e sulla crisi aziendale, confermando che le difficoltà di cassa non giustificano il mancato versamento dell'imposta già riscossa. Tuttavia, i giudici accolgono parzialmente il ricorso disponendo un nuovo giudizio per il reato di omesso versamento delle ritenute, poiché serve la prova specifica dell'avvenuto rilascio delle certificazioni ai lavoratori secondo la recente giurisprudenza costituzionale.
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Tassazione fondo pensione integrativo: no al rimborso IRPEF
Un ex dirigente aziendale ha richiesto il rimborso parziale dell'IRPEF trattenuta sulla liquidazione del proprio fondo di previdenza aziendale. Il contribuente invocava l'aliquota agevolata del 12,50% sui presunti rendimenti finanziari invece della tassazione ordinaria. L'Agenzia delle Entrate ha respinto l'istanza. La controversia è giunta in Cassazione dopo fasi alterne nei gradi di merito. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Fisco e rigettato definitivamente la richiesta del pensionato. I giudici hanno stabilito che l'aliquota agevolata per la tassazione fondo pensione integrativo spetta solo se il contribuente dimostra che il capitale è stato effettivamente investito sui mercati finanziari. Nel caso di specie, trattandosi di fondo interno con rendimenti determinati solo da calcoli contabili aziendali senza effettivi investimenti mobiliari, la prestazione sconta la tassazione ordinaria.
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Tassazione previdenza complementare: no all’aliquota agevolata
Un ex dirigente aziendale ha richiesto il rimborso delle maggiori imposte versate sulla liquidazione del capitale erogato da una forma pensionistica integrativa. Il contribuente sosteneva che ai rendimenti spettasse l'aliquota agevolata del 12,5% prevista per i redditi di capitale, anziché la tassazione ordinaria operata dal datore di lavoro. L'Amministrazione Finanziaria ha respinto l'istanza. La Corte di Cassazione ha negato definitivamente il rimborso. I giudici hanno chiarito che, in tema di tassazione previdenza complementare per le quote maturate prima del 2001, l'aliquota di favore spetta esclusivamente se il fondo ha realmente investito il capitale sui mercati finanziari. Il lavoratore non ha provato tale impiego, rendendo inefficaci le mere certificazioni contabili interne.
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Tassazione previdenza complementare: no al rimborso IRPEF
Un ex dirigente aziendale in pensione ha chiesto il rimborso di somme IRPEF trattenute sulla liquidazione del proprio fondo pensione integrativo. Il contribuente invocava l'aliquota agevolata del 12,50% sulla differenza tra capitale versato e prestazione finale ricevuta, qualificando tale importo come rendimento finanziario. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso e ha impugnato la decisione dei giudici regionali favorevole al lavoratore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. I giudici hanno chiarito che la tassazione previdenza complementare con aliquota ridotta spetta solo su utili derivanti da un effettivo investimento dei capitali sui mercati finanziari. Il lavoratore non ha dimostrato alcun reale impiego mobiliare della propria quota individuale, basandosi solo su calcoli contabili interni dell'azienda.
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Rimborso IRPEF previdenza complementare: negata aliquota 12,5%
Un ex dirigente richiede il rimborso IRPEF previdenza complementare, contestando la ritenuta ordinaria applicata dal datore di lavoro sulle somme liquidate dal fondo integrativo aziendale. Il contribuente sostiene che una quota della liquidazione costituisca rendimento finanziario, da tassare con l'aliquota agevolata del 12,50%. L'Agenzia delle Entrate rifiuta il rimborso. La Corte di Cassazione respinge definitivamente le richieste del contribuente. I giudici stabiliscono che l'aliquota di favore si applica unicamente ai rendimenti derivanti dall'effettivo investimento delle somme sui mercati. Una semplice rivalutazione contabile o la redditività generale del patrimonio aziendale non costituiscono rendimento da investimento. Mancando la prova dell'impiego sul mercato dei capitali accantonati, il contribuente non ha diritto ad alcuna restituzione fiscale.
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Tassazione previdenza complementare: legittimo il no al rimborso
Un ex dipendente bancario ha richiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso delle imposte trattenute alla liquidazione del proprio fondo pensione integrativo. Il lavoratore sosteneva che il calcolo della base imponibile dovesse escludere la quota dei contributi versati durante l'attività lavorativa. L'ente impositore ha rifiutato l'istanza e i giudici di merito hanno respinto i successivi ricorsi del contribuente. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del rifiuto di rimborso, stabilendo che la tassazione previdenza complementare in caso di liquidazione del capitale grava sull'intero importo erogato. I contributi volontari integrativi non riducono la base imponibile poiché solo quelli imposti per legge godono dell'esclusione fiscale.
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Accertamento con adesione: il rimborso negato va in Cassazione
Una società estera ha richiesto il rimborso delle ritenute d'acconto subite su royalties e interessi versati dalla sua controllante italiana in qualità di sostituto d'imposta. I giudici di merito hanno negato il rimborso ritenendo che l'accertamento con adesione firmato dalla controllante vincolasse anche la controllata estera. La Corte di Cassazione, rilevando la stretta connessione con altri ricorsi pendenti tra le stesse parti sulle medesime questioni, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per una trattazione congiunta delle cause, senza decidere ancora nel merito.
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Accertamento con adesione: il rimborso negato finisce in Cassazione
Una società estera ha chiesto il rimborso delle ritenute d'acconto subite su royalties e interessi pagati dalla sua controllante italiana, che ha agito come sostituto d'imposta. I giudici di merito hanno negato il rimborso, sostenendo che l'accertamento con adesione firmato dalla controllante italiana rendesse definitivo il prelievo fiscale. La società estera ha fatto ricorso in Cassazione, rivendicando la propria autonomia e il diritto al rimborso. La Suprema Corte, rilevando la presenza di altri ricorsi identici e connessi tra le stesse parti, ha deciso di rinviare la causa a nuovo ruolo per una trattazione congiunta, rimandando la decisione finale sul merito della questione.
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Accertamento con adesione: l’accordo non cancella il rimborso
Una società estera ha chiesto il rimborso delle ritenute d'acconto subite sulle royalties pagate dalla sua controllata italiana. I giudici di merito hanno negato il rimborso, ritenendo che l'accertamento con adesione firmato dalla controllata (sostituto d'imposta) rendesse definitivo il prelievo anche per la controllante estera. La Corte di Cassazione, rilevando la presenza di numerosi ricorsi connessi tra le stesse parti, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per una trattazione congiunta delle cause, sospendendo temporaneamente la decisione finale.
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Accertamento con adesione: il rimborso negato alla casa madre
La Società Madre ha chiesto il rimborso delle ritenute d'acconto versate dal proprio Sostituto d'Imposta in Italia per alcune royalties. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, sostenendo che il precedente accertamento con adesione firmato dal Sostituto d'Imposta rendesse definitivo il prelievo fiscale. La Società Madre ha impugnato la decisione, evidenziando che l'accordo del sostituto non può pregiudicare il suo diritto autonomo all'esenzione europea. La Corte di Cassazione, rilevando la presenza di numerosi ricorsi identici pendenti tra le stesse parti, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per una trattazione congiunta. Di conseguenza, la decisione finale è rimandata per consentire una valutazione unitaria di tutte le cause connesse.
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Tassazione stock option: conta la data di esercizio
Un dipendente riceve dalla propria azienda il diritto di acquistare azioni a prezzo concordato. Al momento dell'esercizio delle opzioni e della contestuale vendita dei titoli, il datore di lavoro applica la tassazione ordinaria sui redditi da lavoro, seguendo la legge più recente. Il lavoratore chiede il rimborso delle maggiori imposte pagate, sostenendo l'applicabilità della vecchia disciplina agevolata o della rivalutazione fiscale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Fisco. I giudici stabiliscono che la tassazione stock option si determina in base alle norme vigenti al momento dell'acquisto effettivo delle azioni, e non al momento della concessione iniziale del diritto. Inoltre, le opzioni azionarie legate al lavoro dipendente non possono essere sottoposte a rivalutazione fiscale per ridurre il carico delle tasse.
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Tassazione separata previdenza complementare: vince il fisco
Un lavoratore, iscritto a un fondo di previdenza complementare prima del 1993, ha ricevuto nel 2006 la liquidazione del capitale accumulato. L'Agenzia delle Entrate ha ricalcolato l'imposta dovuta, emettendo una cartella di pagamento per IRPEF residua. Il contribuente ha contestato l'atto, sostenendo che le nuove norme avessero cancellato il potere di ricalcolo del fisco. La Corte di Cassazione ha invece dato ragione all'Amministrazione Finanziaria, stabilendo che per i vecchi iscritti si applica la disciplina previgente. Di conseguenza, è legittima la tassazione separata previdenza complementare operata dall'ufficio tributario, che mantiene il potere di verificare e riliquidare le somme erogate a titolo di capitale e rendimento. Il contribuente perde la causa e deve pagare le imposte ricalcolate.
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