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Sostituto D'Imposta

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492 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Tassazione previdenza complementare: no al rimborso senza prove
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la richiesta di rimborso di un ex dirigente. Il contribuente chiedeva l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,50% anziché quella ordinaria del 32,58% sulle somme erogate dal fondo di previdenza complementare aziendale alla cessazione del rapporto di lavoro. La controversia riguarda la tassazione previdenza complementare e la definizione di 'rendimento' tassabile con aliquota di favore. La Suprema Corte ha chiarito che l'aliquota del 12,50% si applica solo sui rendimenti derivanti da effettivi investimenti del capitale sul mercato, escludendo le rivalutazioni contabili o attuariali. Poiché il contribuente non ha fornito la prova di tali investimenti finanziari, la Cassazione ha rigettato definitivamente la sua domanda di rimborso, confermando la legittimità della tassazione applicata dal fisco.
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Ripetizione dell’indebito pensionistico: si restituisce il netto
L'Ente Previdenziale ha richiesto a una pensionata la restituzione di oltre centomila euro per somme pagate in eccedenza a titolo di integrazione pensionistica, in seguito alla riforma di una sentenza contabile. La controversia riguardava se la restituzione dovesse avvenire al lordo o al netto delle tasse trattenute alla fonte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando che la ripetizione dell'indebito pensionistico deve avvenire esclusivamente al netto delle ritenute fiscali. Infatti, le somme trattenute per le tasse non sono mai entrate nella disponibilità materiale della pensionata, ma sono state versate direttamente allo Stato dall'ente in qualità di sostituto d'imposta. Di conseguenza, la pensionata deve restituire solo quanto effettivamente percepito.
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Gratuito patrocinio: nascondere entrate occasionali costa caro
Un cittadino ha richiesto l'ammissione al gratuito patrocinio omettendo di dichiarare alcune entrate finanziarie sul proprio conto corrente, ritenendole occasionali e non continuative. La Corte d'Appello lo ha condannato per falsa dichiarazione. Il cittadino ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che tali somme non costituissero vero reddito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che ai fini del gratuito patrocinio si devono dichiarare tutti i redditi, anche quelli occasionali, i sussidi straordinari e i risarcimenti danni. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla cassa delle ammende.
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Sostituto d’imposta: il condono non arricchisce l’azienda
Un lavoratore ha chiesto la restituzione delle trattenute IRPEF operate sulla sua busta paga dal datore di lavoro, che agiva come sostituto d'imposta. L'azienda, a causa di una sospensione per un terremoto, non aveva versato le somme e aveva poi aderito a un condono fiscale, pagando solo il dieci per cento del debito. La Corte di Cassazione ha confermato che il datore di lavoro non può trattenere il restante novanta per cento delle somme. Essendo il lavoratore il vero debitore del fisco, il beneficio del condono spetta a lui. Di conseguenza, il sostituto d'imposta deve restituire al dipendente le somme trattenute e non versate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria calcolati dal momento della trattenuta.
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Condono fiscale e sostituto d’imposta: vince il dipendente
Un lavoratore ha chiesto all'azienda la restituzione del 90% delle trattenute IRPEF effettuate sulla sua busta paga e mai versate allo Stato. L'azienda aveva infatti beneficiato di una sospensione per un terremoto e poi di un condono fiscale, pagando solo il 10% del debito tributario. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'azienda non può trattenere il restante 90%, poiché le somme appartengono al lavoratore. Il condono fiscale e sostituto d'imposta non possono giustificare un arricchimento ingiustificato del datore di lavoro. Di conseguenza, l'azienda deve restituire le somme trattenute indebitamente, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria calcolati a partire dal momento in cui sono state effettuate le trattenute in busta paga.
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Accertamento automatizzato: il fisco perde contro il pensionato
L'Agenzia delle Entrate ha emesso una cartella di pagamento richiedendo a un contribuente una maggiore IRPEF sulle somme erogate da un fondo di previdenza complementare. L'amministrazione ha ricalcolato l'imposta applicando retroattivamente i criteri di una circolare successiva, più sfavorevole, tramite la procedura di accertamento automatizzato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che l'accertamento automatizzato serve solo a correggere errori materiali o di calcolo evidenti. Non può essere utilizzato per modificare i criteri di tassazione applicati dal sostituto d'imposta, specialmente se basati su interpretazioni retroattive prive di una norma di legge primaria. Il contribuente ha quindi vinto definitivamente la causa.
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Ritenute sullo stipendio: il condono non arricchisce l’azienda
Un ex dipendente ha chiesto l'ammissione al passivo di un'azienda in amministrazione straordinaria per ottenere la restituzione delle somme trattenute in busta paga e non versate al fisco a causa di una sospensione per calamità naturale. L'azienda aveva poi aderito a un condono fiscale, pagando solo il 10% del dovuto. Il lavoratore ha preteso la restituzione del restante 90% delle ritenute sullo stipendio. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto del lavoratore a recuperare tali somme. I giudici hanno chiarito che le ritenute appartengono al dipendente e che il condono non può arricchire ingiustamente il datore di lavoro. Il credito ha natura retributiva, con diritto a rivalutazione e interessi dalla data delle trattenute.
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Restituzione somme al netto: il lavoratore vince contro l’azienda
Un'azienda aveva pagato delle somme a un dipendente in esecuzione di una sentenza di primo grado. Successivamente, la sentenza veniva riformata in appello. La Corte d'Appello ordinava al lavoratore di restituire l'importo al lordo delle tasse versate all'erario. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che il dipendente deve effettuare la restituzione somme al netto di quanto effettivamente percepito. Il datore di lavoro non puo' pretendere il rimborso delle ritenute fiscali mai entrate nel patrimonio del lavoratore. Sarà l'azienda a dover richiedere il rimborso direttamente al fisco. La sentenza e' stata cassata con rinvio.
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Omesso versamento di ritenute: stipendi pagati ma resta il reato
L'Amministratore di una società è stato condannato a sei mesi di reclusione per il reato di omesso versamento di ritenute per oltre 221mila euro. In primo grado era stato assolto perché il giudice aveva ritenuto che la crisi aziendale e la necessità di pagare gli stipendi ai dipendenti escludessero la colpevolezza. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, e la Corte di Cassazione ha confermato la condanna. I giudici hanno chiarito che la crisi di liquidità e la scelta di pagare i lavoratori anziché il fisco non costituiscono una causa di forza maggiore. Trattenere le somme e usarle per altri scopi aziendali dimostra l'intenzione di non pagare le tasse, configurando pienamente il reato.
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Restituzione somme al netto: il duello tra cittadino ed Ente
L'Ente Previdenziale ha erogato somme a un cittadino in esecuzione di una sentenza di primo grado, successivamente ribaltata in appello. I giudici di merito hanno stabilito che il cittadino deve restituire solo quanto effettivamente incassato, confermando il principio della restituzione somme al netto delle ritenute fiscali. L'Ente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che per la previdenza pubblica debba applicarsi il recupero al lordo per evitare gravi oneri organizzativi e danni alle casse pubbliche. La sesta sezione civile, ritenendo la questione di massima importanza e priva di precedenti specifici per il settore pubblico, ha disposto la trasmissione del caso alla sezione ordinaria per una decisione definitiva.
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Ritenute fiscali non versate: il condono non arricchisce l’azienda
Un lavoratore chiede l'ammissione al passivo dell'azienda datrice di lavoro, in amministrazione straordinaria, per ottenere la restituzione delle ritenute fiscali non versate. L'azienda aveva trattenuto le somme dallo stipendio ma, a causa di una sospensione per un sisma, non le aveva versate allo Stato. Successivamente, aderendo a un condono fiscale, l'azienda ha versato solo il 10% del dovuto, trattenendo il restante 90%. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che le somme trattenute e non versate per effetto del condono appartengono al lavoratore, trattandosi di parte della sua retribuzione. Tali somme vanno restituite con rivalutazione e interessi a partire dal momento della trattenuta, poiché il credito ha natura retributiva.
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Omesso versamento di ritenute: la crisi non salva dal dolo
L'Amministratore di una società è stato condannato per il reato di omesso versamento di ritenute certificate per l'anno d'imposta 2014, avendo superato la soglia di punibilità penale. La difesa ha sostenuto che l'omissione fosse dovuta a una grave crisi di liquidità aziendale e ha chiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto e la revoca della confisca, evidenziando un piano di rateizzazione in corso con l'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che la crisi di liquidità non esclude il dolo se si scelgono di pagare altri creditori anziché il fisco. Inoltre, la confisca dei beni rimane valida anche in presenza di un piano di rateizzazione, ma la sua esecuzione è sospesa finché il contribuente rispetta regolarmente i pagamenti concordati.
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Addizionale IRPEF dirigenti: no alla tassa sui bonus delle holding
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che riconosceva a una nota società industriale il diritto al rimborso dell'imposta versata per i propri manager. La controversia riguarda l'applicazione dell'addizionale IRPEF dirigenti del 10% su bonus e stock options eccedenti il triplo della retribuzione fissa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo che questa tassazione extra si applica solo ai dirigenti di imprese finanziarie che operano direttamente con il pubblico. Di conseguenza, i manager di una holding industriale, che gestisce solo partecipazioni interne al gruppo, sono esclusi dal prelievo. La società vince definitivamente la causa e ha diritto al rimborso delle somme trattenute.
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Omesso versamento ritenute previdenziali: la crisi non salva
L'Imprenditore, in qualità di legale rappresentante di una società, è stato condannato per il reato di omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni 2013 e 2014. La difesa ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la crisi aziendale, la mancanza di liquidità che ha imposto di preferire il pagamento degli stipendi dei dipendenti rispetto ai contributi, e il rifiuto di acquisire nuove prove in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la crisi economica e il successivo fallimento non escludono il dolo generico del reato. Il datore di lavoro ha il preciso dovere di ripartire le risorse disponibili per garantire sia le retribuzioni sia i relativi contributi previdenziali, non potendo invocare la mancanza di liquidità come giustificazione.
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Restituzione delle ritenute fiscali: si restituisce solo il netto
Un lavoratore riceve somme dall'azienda in base a una sentenza favorevole, poi annullata in appello. L'azienda chiede la restituzione dell'importo lordo, comprese le tasse versate allo Stato. La Cassazione stabilisce che il dipendente deve restituire solo quanto effettivamente percepito (al netto). La restituzione delle ritenute fiscali deve essere richiesta dall'azienda direttamente al fisco. Inoltre, la Corte chiarisce che la rivalutazione monetaria spetta solo se l'azienda dimostra un maggior danno, mentre gli interessi sulla somma da restituire si prescrivono in dieci anni e non in cinque.
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Restituzione somme al netto: l’azienda perde contro il dipendente
L'Azienda aveva versato delle somme al Lavoratore in esecuzione di una sentenza provvisoria poi riformata in appello. Ottenuta la riduzione del dovuto, L'Azienda pretendeva dal Lavoratore la restituzione delle somme calcolate al lordo delle ritenute fiscali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che la restituzione somme al netto è l'unica via percorribile. Poiché il Lavoratore non ha mai materialmente incassato le ritenute fiscali (trattenute e versate direttamente allo Stato dall'Azienda in qualità di sostituto d'imposta), L'Azienda non può chiederne a lui la restituzione. Per recuperare le tasse versate in eccedenza, L'Azienda dovrà presentare un'apposita istanza di rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria.
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Omesso versamento di ritenute: il modello 770 non basta
Il caso riguarda la condanna di un Datore di Lavoro per il reato di omesso versamento di ritenute fiscali relative all'anno d'imposta 2013. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando che una parte delle retribuzioni era stata pagata l'anno successivo e che mancava la prova della consegna delle certificazioni ai lavoratori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che per la configurazione del reato (per i fatti antecedenti alla riforma del 2015) non basta la presentazione del modello 770, ma è indispensabile la prova dell'effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti. La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame.
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Rimborso imposte sisma 1990: il dipendente vince contro il Fisco
Una contribuente, residente in un Comune colpito dal terremoto del 1990 in Sicilia, ha richiesto il rimborso del 90% dell'IRPEF trattenuta in busta paga negli anni 1990-1992. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato la richiesta, sostenendo che solo il datore di lavoro potesse chiedere il rimborso e che il termine fosse scaduto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che il lavoratore dipendente ha pieno diritto a richiedere il rimborso imposte sisma 1990. Inoltre, la Corte ha chiarito che il termine di decadenza biennale decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 31 del 2008, rendendo tempestiva la domanda della contribuente. Vince la contribuente, con condanna dell'Amministrazione alle spese.
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Tassazione separata risarcimento danni: vince il lavoratore
Un lavoratore ha ottenuto un risarcimento danni per l'illegittima apposizione del termine al suo contratto di lavoro. L'azienda datrice di lavoro ha applicato la tassazione ordinaria, ma il lavoratore ha contestato tale scelta chiedendo l'applicazione dell'aliquota più favorevole. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando che le somme corrisposte a titolo di risarcimento per perdita di reddito da lavoro dipendente sono soggette a tassazione separata risarcimento danni con aliquota al 23%. La Corte ha inoltre stabilito che l'azienda non ha fornito prove sufficienti del corretto versamento delle ritenute tramite il modello F24 cumulativo. L'azienda è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Tassazione previdenza complementare: no al rimborso senza mercato
Un ex dirigente ha richiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate sulla liquidazione del proprio fondo di previdenza integrativa aziendale. Il contribuente sosteneva che la differenza tra il capitale versato e quello erogato costituisse un rendimento finanziario, da tassare con l'aliquota agevolata del 12,50% anziché con la tassazione ordinaria. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ufficio finanziario, stabilendo che la tassazione previdenza complementare agevolata si applica solo se il rendimento deriva dall'effettivo investimento del capitale sul mercato finanziario. Poiché nel caso specifico le somme non erano mai state investite sul mercato, la Suprema Corte ha rigettato definitivamente la domanda di rimborso del contribuente, condannando gli eredi al pagamento delle spese di giudizio.
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