Un individuo, sottoposto a sorveglianza speciale, ha violato l'obbligo di permanere nella propria abitazione, venendo meno alla misura di prevenzione. La Corte d'Appello ha confermato la condanna. L'individuo ha proposto ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile. I motivi del ricorso, infatti, riguardavano questioni di fatto già valutate dai giudici precedenti e non potevano essere riesaminati in un giudizio di legittimità. La Cassazione ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti nella violazione sorveglianza speciale.
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